Cos'è il registro radiografico dell'art. 168
Il D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la direttiva europea 2013/59/Euratom in materia di radioprotezione, ha introdotto all'articolo 168 l'obbligo di raccogliere e trasmettere alle autorità i dati dosimetrici degli esami radiologici. L'obiettivo è costruire, a livello nazionale e regionale, un quadro delle dosi effettivamente somministrate ai pazienti, così da monitorare l'esposizione della popolazione e definire livelli diagnostici di riferimento.
Quali dati vanno registrati
E se lo facesse l'AI, al posto tuo?
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Secondo l'art. 168 e l'Allegato XXIX, per ogni esame vanno annotati i dati dosimetrici individuali. In sintesi:
- data dell'esame;
- grandezza dosimetrica: tipicamente il DAP (Dose Area Product) espresso in Gy·cm², oppure il tempo/parametri di esposizione a seconda dell'apparecchiatura;
- sesso del paziente;
- fascia d'età (le fonti di settore riportano fasce del tipo 0-1, 1-16, 16-60, oltre 60 anni).
Prima dell'invio, i dati grezzi vengono anonimizzati e aggregati per tipo di esame, sesso e fascia d'età, con l'elaborazione dei relativi indicatori statistici.
A chi e quando si trasmettono
I dati vanno trasmessi alla Regione o Provincia autonoma competente. La norma prevede una prima trasmissione e successivi invii periodici; le fonti di settore riportano scadenze differenziate per tipologia di apparecchiatura (ad esempio termini distinti per Cone-Beam CT e per la radiologia endorale/panoramica). Poiché tempi e modalità operative possono essere precisati o aggiornati a livello regionale, è indispensabile verificare le scadenze applicabili con il proprio esperto di radioprotezione.
Di chi è la responsabilità
La responsabilità di istituire e mantenere aggiornato il registro elettronico con i dati dosimetrici individuali è dell'esercente l'attività (il titolare dello studio), che agisce d'intesa con l'esperto di radioprotezione. Non è un adempimento delegabile "a scatola chiusa": il titolare deve garantire che i dati siano completi, corretti e conservati in formato elettronico.
Le altre incombenze radiologiche da non confondere
Il registro dell'art. 168 è solo uno dei tasselli della radioprotezione in odontoiatria. Restano fermi, tra gli altri, gli obblighi legati a:
- comunicazione/nulla osta all'impiego delle apparecchiature radiogene;
- sorveglianza fisica della radioprotezione tramite esperto qualificato;
- controlli di qualità periodici sulle apparecchiature.
Ciascuno ha regole e tempistiche proprie: per l'inquadramento del singolo studio è opportuno confrontarsi con l'esperto di radioprotezione.
Come lo gestisce Deskvibe
Tenere manualmente un registro dosimetrico esame per esame è fonte di errori e dimenticanze. In Deskvibe il registro radiografico è integrato nella cartella clinica: ogni esame radiologico registrato nel percorso del paziente alimenta automaticamente il registro con data, dato di dose, sesso e fascia d'età, pronto per l'estrazione e l'aggregazione da inviare alle autorità. L'AI agentica di Deskvibe non si limita a memorizzare: prepara i dati già ordinati e segnala eventuali campi mancanti, in modo che il titolare e l'esperto di radioprotezione lavorino su un registro completo e coerente, non su fogli sparsi.