Radioprotezione

Registro radiografico (art. 168) per studi dentistici: cosa prevede

Il registro radiografico previsto dall'art. 168 del D.Lgs. 101/2020 obbliga lo studio dentistico che effettua esami radiologici a registrare in formato elettronico i dati dosimetrici individuali di ogni esame e a trasmetterli periodicamente alla Regione o Provincia autonoma. I dati richiesti dall'Allegato XXIX comprendono, per ciascun esame, la data, il valore di dose (tipicamente il DAP – Dose Area Product, in Gy·cm²) o il tempo di esposizione, il sesso e la fascia d'età del paziente. La responsabilità di istituire e tenere aggiornato il registro è dell'esercente l'attività, che opera d'intesa con l'esperto di radioprotezione (esperto qualificato). Riguarda in pratica soprattutto ortopantomografo (OPT) e Cone-Beam CT, ma l'obbligo del registro si applica agli esami radiologici effettuati. Per i termini e le modalità di invio, che possono essere aggiornati dalle autorità regionali, è sempre bene verificare con l'esperto di radioprotezione.

Cos'è il registro radiografico dell'art. 168

Il D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la direttiva europea 2013/59/Euratom in materia di radioprotezione, ha introdotto all'articolo 168 l'obbligo di raccogliere e trasmettere alle autorità i dati dosimetrici degli esami radiologici. L'obiettivo è costruire, a livello nazionale e regionale, un quadro delle dosi effettivamente somministrate ai pazienti, così da monitorare l'esposizione della popolazione e definire livelli diagnostici di riferimento.

Quali dati vanno registrati

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Secondo l'art. 168 e l'Allegato XXIX, per ogni esame vanno annotati i dati dosimetrici individuali. In sintesi:

Prima dell'invio, i dati grezzi vengono anonimizzati e aggregati per tipo di esame, sesso e fascia d'età, con l'elaborazione dei relativi indicatori statistici.

A chi e quando si trasmettono

I dati vanno trasmessi alla Regione o Provincia autonoma competente. La norma prevede una prima trasmissione e successivi invii periodici; le fonti di settore riportano scadenze differenziate per tipologia di apparecchiatura (ad esempio termini distinti per Cone-Beam CT e per la radiologia endorale/panoramica). Poiché tempi e modalità operative possono essere precisati o aggiornati a livello regionale, è indispensabile verificare le scadenze applicabili con il proprio esperto di radioprotezione.

Di chi è la responsabilità

La responsabilità di istituire e mantenere aggiornato il registro elettronico con i dati dosimetrici individuali è dell'esercente l'attività (il titolare dello studio), che agisce d'intesa con l'esperto di radioprotezione. Non è un adempimento delegabile "a scatola chiusa": il titolare deve garantire che i dati siano completi, corretti e conservati in formato elettronico.

Le altre incombenze radiologiche da non confondere

Il registro dell'art. 168 è solo uno dei tasselli della radioprotezione in odontoiatria. Restano fermi, tra gli altri, gli obblighi legati a:

Ciascuno ha regole e tempistiche proprie: per l'inquadramento del singolo studio è opportuno confrontarsi con l'esperto di radioprotezione.

Come lo gestisce Deskvibe

Tenere manualmente un registro dosimetrico esame per esame è fonte di errori e dimenticanze. In Deskvibe il registro radiografico è integrato nella cartella clinica: ogni esame radiologico registrato nel percorso del paziente alimenta automaticamente il registro con data, dato di dose, sesso e fascia d'età, pronto per l'estrazione e l'aggregazione da inviare alle autorità. L'AI agentica di Deskvibe non si limita a memorizzare: prepara i dati già ordinati e segnala eventuali campi mancanti, in modo che il titolare e l'esperto di radioprotezione lavorino su un registro completo e coerente, non su fogli sparsi.

Fonti

Domande frequenti

Chi è obbligato a tenere il registro radiografico?+

Lo studio (l'esercente l'attività) che effettua esami radiologici, d'intesa con l'esperto di radioprotezione. Riguarda in pratica soprattutto OPT e Cone-Beam CT, ma l'obbligo si riferisce agli esami radiologici effettuati.

Quali dati devo registrare per ogni esame?+

Data, grandezza dosimetrica (tipicamente il DAP in Gy·cm²) o parametri di esposizione, sesso e fascia d'età del paziente, secondo l'art. 168 e l'Allegato XXIX del D.Lgs. 101/2020.

A chi vanno inviati i dati e con quale frequenza?+

Alla Regione o Provincia autonoma, con una prima trasmissione e invii periodici successivi. Le scadenze esatte, che possono essere aggiornate a livello regionale, vanno verificate con l'esperto di radioprotezione.

Il registro va tenuto in formato cartaceo o elettronico?+

Elettronico. La norma richiede la registrazione su supporto elettronico dei dati dosimetrici individuali.

Il registro dell'art. 168 mi mette in regola con tutta la radioprotezione?+

No. È un obbligo specifico; restano separati gli adempimenti su comunicazione delle apparecchiature, sorveglianza fisica e controlli di qualità. Per il quadro completo confrontarsi con l'esperto di radioprotezione.

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